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venerdì 30 settembre 2022

Quanti tipi di vino

 


 

Non c’è dubbio che lo squisito bouquet di un vino rinomato “parli da solo”: anche un palato inesperto può riconoscere dal gusto e dall’aroma un prodotto di qualità. Ma come individuare un vino particolare, tra i tanti esposti in negozio? A quali informazioni contenute sull’etichetta bisogna dedicare una specie di attenzione?

A volte lo sguardo dei consumatori meno esperti passa in rassegna migliaia di denominazioni differenti, e si confonde tra i colori,sigle, marchi, prezzi, provenienze, diverso formato dei contenitori. E d’altronde, la legislazione che regola la materia è molto complicata e prevede un etichettaggio non sempre decifrabile dall’acquirente. Quindi qualche nozione di base, potrà essere utile nella scelta del vino più adatto ai nostri gusti e alle nostre esigenze. A grandi linee, i vini che si trovano in commercio in Italia si possono dividere in:

VINI DA TAVOLA:

Vengono prodotti con uve bianche o rosse provenienti da vitigni diversi. Possono essere venduti con nomi di fantasia o con il marchio del produttore. Quando in etichetta viene indicatala provenienza geografica (ad esempio, “Vino da tavola bianco delle Puglie”), per la quale è richiesta apposita autorizzazione ministeriale, significa che per la produzione di quel vino sono state utilizzate uve provenienti esclusivamente o almeno per l’85% -uve della zona specificata; e, così pure, se viene riportato il nome del vitigno (ad esempio, Merlot del Veneto-Vino da tavola), significa che sono state utilizzate uve provenienti esclusivamente o almeno per l’85%, non solo dal Veneto, ma anche da uve del vitigno Merlot. Inoltre, per legge devono essere specificati la gradazione alcolica, il volume nominale, la ragione sociale e la sede della azienda imbottigliatrice. Altre informazioni contenute in etichetta sono supplementari. Ad esempio se compare l’anno della vendemmia significa che almeno l’85% delle uve utilizzate per quella produzione sono state raccolte nella vendemmia indicata. Però sia l’annata sia il nome del vitigno possono essere indicati in etichetta esclusivamente per i vini che portino l’indicazioni della loro origine geografica.

VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C) e Controllata e Garantita (D.O.C.G):

Secondo la definizione riconosciuta in ambito CEE questi prodotti possono riportare,oltre alla loro qualifica D.O.C o D.O.C.G., che è obbligatoria, anche la sigla VQPRD, che sta ad indicare “vino di qualità prodotto in regione determinata”.La produzione, in quantitativi limitati, viene eseguita nel rispetto di norme assai severe in materia di zone d’origine e composizione ampelografica dei vigneti. I processi di vinifazioni sono sottoposti a stretti requisiti che assicurano la qualità e dettagliate prescrizioni regolano la gradazione alcolica, l’invecchiamento e le caratteristiche organoelettiche. Nell’ambito di questa categoria si distinguono i vini D.O.C.G. che devono essere sottoposti alla degustazione prima dell’imbottigliamento, mentre sulle bottiglie vengono apposti dei contrassegni di Stato, cioè delle fascette numerate applicate sul tappo, rilasciate agli imbottigliatori in numero limitato, secondo il quantitativo di ettolitri prodotto. La prestigiosa categoria comunitaria dei VQPRD, che in Italia equivale alle D.O.C. e D.O.C.G. in Francia comprende le A.O.C. (Appelation d’origine controlèe) in Spagna, Germania Grecia e Portogallo gli omologhi vini d’origine e di qualità, e in Lussemburgo i vini con Marque nazionale.

Tra gli altri vini, dal gusto e dalla composizione particolare distinguiamo diverse categorie:

Vini frizzanti: Questa categoria, che in Italia pone alla ribalta soprattutto il Lambrusco, ma anche parecchi vini bianchi, da qualche anno gode di molta simpatia. Si tratta di vini spumeggianti ma con una pressione a quella degli spumanti (massimo 2.5 atmosfere anziché minimo 3 atmosfere) e un tipo di confezione e tappatura in genere diverso da quello tradizionale degli spumanti stessi.

Vini spumanti: Le mille bollicine e la forte pressione interna che determina il classico botto all’apertura della bottiglia sono opera dell’anidride carbonica, che si forma in modo naturale nel vino spumante durante il processo di fermentazione alcolica. Due sono i metodi di spumentizzazione adottati dai produttori: mediante autoclave (metodo Charmat) oppure lasciando spumeggiare spontaneamente il vino già imbottigliato (metodo Champenois).

Vini liquorosi: Sono vini di gradazione alcolica effettiva compresa tra i 15 e i 22 gradi. Appartengono a questa classe anzitutto il Marsala e poi vini come Moscato passito di Pantelleria, Caluso passito, Vernaccia di Oristano,Cinqueterre Sciacchetrà, oltre ai diversi Moscati, Aleatici,Malvasie ecc.

Vini aromatizzati: Si distinguono per il gusto caraterristico determinato dall’aggiunta di estratti naturali. Il vermut è senz’altro il più noto tra questi vini; a determinare il suo sapore peculiare è l’artemisia. Tutti i vini aromatizzati hanno una gradazione alcolica compresa tra i 16 e i 22 gradi e un contenuto zuccherino non inferiore a 14 grammi per 100 ml di vino (se all’uovo almeno 25 grammi), ma il vermut dry deve avere non più di 4 grammi di zucchero e almeno 18 gradi di alcool effettivo

 

Questione di etichetta

Guida alla lettura di una bottiglia

 

L'etichetta rappresenta il modo con cui una bottiglia di vino si presenta alla vostra tavola, ma al di là dell'aspetto estetico deve rispondere a esigenze informative del consumatore e a precise disposizioni legislative. La legge italiana stabilisce quali sono le informazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta, quali sono facoltative e quali invece sono vietate.

Spesso, per ragioni di praticità, molte notizie sono indicate attraverso sigle, altre con caratteri più piccoli, o nel retro della bottiglia. Può essere utile quindi un breve riepilogo delle informazioni che si possono ricavare dalla lettura dell'etichetta.

Innanzitutto qualsiasi vino deve indicare la categoria di appartenenza.
La legislazione italiana prevede una classificazione piramidale:

  • Vino da Tavola, la categoria più generica,
  • Vino a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), normalmente a carattere provinciale o regionale (I.G.T. Colli Trevigiani, I.G.T. Toscana, I.G.T. Sicilia),
  • Vino a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.), prodotto in una zona di origine delimitata e riconosciuta, secondo il relativo Disciplinare e sottoposto a controllo del Consorzio di Tutela che ne rilascia la certificazione,
  • Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.), qualifica riservata ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni, ritenuti di particolare pregio e che abbiano acquisito rinomanza a livello internazionale.

Obbligo comune a tutti i vini è poi la segnalazione di:

  • nome (o ragione sociale o marchio),
  • sede principale del produttore e dell'imbottigliatore,
  • nazione di origine,
  • numero di registro e data di imbottigliamento,
  • quantità del prodotto,
  • grado alcolico espresso in percentuale volumetrica
  • indicazioni ecologiche (espresse attraverso un pittogramma o la dicitura "Non disperdere il contenitore nell'ambiente").

È vietato per i vini da tavola indicare vitigno e anno di produzione, mentre rimane facoltativo per gli altri, così come fornire ulteriori informazioni relative all'azienda, purché veritiere e non fuorvianti, alla varietà delle uve, al toponimo del vigneto, ai dati analitici (organolettici: colore, profumo, gusto; o chimici: grado zuccherino e acidità).

Ulteriori obblighi subentrano poi a seconda della tipologia del vino.
Più rigorose ovviamente sono le modalità di redazione delle etichette per i vini I.G.T., D.O.C. e D.O.C.G.

Per questi vini, le indicazioni obbligatorie aggiuntive sono:

  • il nome geografico riconosciuto con decreto,
  • la dicitura "Indicazione Geografica Tipica" o "Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine Controllata e Garantita", riportata per esteso,
  • lo Stato in cui è situata la regione determinata.

Come abbiamo anticipato però, l'impiego di queste designazioni è regolato non solo dalla legge italiana e comunitaria ma anche dai Disciplinari di Produzione, il rispetto dei quali consente la menzione DOC o DOCG. I Disciplinari regolano tutti gli aspetti che intervengono sulla qualità finale dei prodotti, dalla resa per ettaro dei vigneti alle percentuali consentite degli uvaggi e dei tagli, dalle tecniche di lavorazione alle caratteristiche organolettiche che i vini devono avere per essere immessi nel mercato. In alcuni casi quindi, se espressamente previsti dal relativo Disciplinare, possono dover essere indicati anche:

  • annata,
  • dicitura "imbottigliato nella zona di produzione",
  • vitigno,
  • colore,
  • sottozona geografica.

I Disciplinari di Produzione regolano anche l'utilizzo delle qualificazioni, perciò solo il comprovato rispetto di determinati valori consente di riportare in etichetta termini come "extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio, invecchiato..." e le menzioni tradizionali complementari "riserva speciale, superiore, classico".

A discrezione dell'azienda rimane l'impiego della classificazione comunitaria in aggiunta a quella nazionale. La normativa della Comunità Europea prevede una classificazione in tre categorie:

  • Vino da tavola,
  • Vino I.G.T.,
  • Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata (V.Q.P.R.D.), corrispondente al vino D.O.C. e D.O.C.G. della suddivisione italiana.



Avendo la legislazione italiana recepito nella sostanza quella comunitaria, la classificazione risulta molto simile e l'adozione da parte dell'azienda della doppia dicitura può quindi di fatto avvenire solo con l'utilizzo della menzione V.Q.P.R.D. (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) e delle sue sottocategorie V.S.Q.P.R.D. (Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione Determinata), V.F.Q.P.R.D. (Vino Frizzante di Qualità...), V.L.Q.P.R.D. (Vino Liquoroso di Qualità...), sempre che ovviamente ne abbia diritto e osservi le relative norme di produzione.

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