Non c’è dubbio che lo squisito bouquet di un vino rinomato “parli da
solo”: anche un palato inesperto può riconoscere dal gusto e dall’aroma un
prodotto di qualità. Ma come individuare un vino particolare, tra i tanti
esposti in negozio? A quali informazioni contenute sull’etichetta bisogna
dedicare una specie di attenzione?
A volte lo sguardo dei consumatori meno esperti passa in rassegna
migliaia di denominazioni differenti, e si confonde tra i colori,sigle, marchi,
prezzi, provenienze, diverso formato dei contenitori. E d’altronde, la
legislazione che regola la materia è molto complicata e prevede un
etichettaggio non sempre decifrabile dall’acquirente. Quindi qualche nozione di
base, potrà essere utile nella scelta del vino più adatto ai nostri gusti e
alle nostre esigenze. A grandi linee, i vini che si trovano in commercio in
Italia si possono dividere in:
VINI DA TAVOLA:
Vengono prodotti con uve bianche o rosse provenienti da vitigni
diversi. Possono essere venduti con nomi di fantasia o con il marchio del
produttore. Quando in etichetta viene indicatala provenienza geografica (ad
esempio, “Vino da tavola bianco delle Puglie”), per la quale è richiesta
apposita autorizzazione ministeriale, significa che per la produzione di quel vino
sono state utilizzate uve provenienti esclusivamente o almeno per l’85% -uve della
zona specificata; e, così pure, se viene riportato il nome del vitigno (ad
esempio, Merlot del Veneto-Vino da tavola), significa che sono state utilizzate
uve provenienti esclusivamente o almeno per l’85%, non solo dal Veneto, ma
anche da uve del vitigno Merlot. Inoltre, per legge devono essere specificati
la gradazione alcolica, il volume nominale, la ragione sociale e la sede della
azienda imbottigliatrice. Altre informazioni contenute in etichetta sono
supplementari. Ad esempio se compare l’anno della vendemmia significa che
almeno l’85% delle uve utilizzate per quella produzione sono state raccolte
nella vendemmia indicata. Però sia l’annata sia il nome del vitigno possono
essere indicati in etichetta esclusivamente per i vini che portino
l’indicazioni della loro origine geografica.
VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA (D.O.C) e Controllata e
Garantita (D.O.C.G):
Secondo la definizione riconosciuta in ambito CEE questi prodotti
possono riportare,oltre alla loro qualifica D.O.C o D.O.C.G., che è
obbligatoria, anche la sigla VQPRD, che sta ad indicare “vino di qualità
prodotto in regione determinata”.La produzione, in quantitativi limitati, viene
eseguita nel rispetto di norme assai severe in materia di zone d’origine e
composizione ampelografica dei vigneti. I processi di vinifazioni sono
sottoposti a stretti requisiti che assicurano la qualità e dettagliate
prescrizioni regolano la gradazione alcolica, l’invecchiamento e le
caratteristiche organoelettiche. Nell’ambito di questa categoria si distinguono
i vini D.O.C.G. che devono essere sottoposti alla degustazione prima
dell’imbottigliamento, mentre sulle bottiglie vengono apposti dei contrassegni
di Stato, cioè delle fascette numerate applicate sul tappo, rilasciate agli
imbottigliatori in numero limitato, secondo il quantitativo di ettolitri
prodotto. La prestigiosa categoria comunitaria dei VQPRD, che in Italia
equivale alle D.O.C. e D.O.C.G. in Francia comprende le A.O.C. (Appelation
d’origine controlèe) in Spagna, Germania Grecia e Portogallo gli omologhi vini
d’origine e di qualità, e in Lussemburgo i vini con Marque nazionale.
Tra gli altri vini, dal gusto e dalla composizione particolare
distinguiamo diverse categorie:
Vini frizzanti: Questa
categoria, che in Italia pone alla ribalta soprattutto il Lambrusco, ma anche
parecchi vini bianchi, da qualche anno gode di molta simpatia. Si tratta di
vini spumeggianti ma con una pressione a quella degli spumanti (massimo 2.5
atmosfere anziché minimo 3 atmosfere) e un tipo di confezione e tappatura in
genere diverso da quello tradizionale degli spumanti stessi.
Vini spumanti: Le mille bollicine
e la forte pressione interna che determina il classico botto all’apertura della
bottiglia sono opera dell’anidride carbonica, che si forma in modo naturale nel
vino spumante durante il processo di fermentazione alcolica. Due sono i metodi
di spumentizzazione adottati dai produttori: mediante autoclave (metodo
Charmat) oppure lasciando spumeggiare spontaneamente il vino già imbottigliato
(metodo Champenois).
Vini liquorosi: Sono vini di
gradazione alcolica effettiva compresa tra i 15 e i 22 gradi. Appartengono a
questa classe anzitutto il Marsala e poi vini come Moscato passito di Pantelleria,
Caluso passito, Vernaccia di Oristano,Cinqueterre Sciacchetrà, oltre ai diversi
Moscati, Aleatici,Malvasie ecc.
Vini aromatizzati: Si
distinguono per il gusto caraterristico determinato dall’aggiunta di estratti
naturali. Il vermut è senz’altro il più noto tra questi vini; a determinare il
suo sapore peculiare è l’artemisia. Tutti i vini aromatizzati hanno una
gradazione alcolica compresa tra i 16 e i 22 gradi e un contenuto zuccherino
non inferiore a
Questione
di etichetta
Guida
alla lettura di una bottiglia
L'etichetta rappresenta il modo con cui una bottiglia di vino si
presenta alla vostra tavola, ma al di là dell'aspetto estetico deve rispondere
a esigenze informative del consumatore e a precise disposizioni legislative. La
legge italiana stabilisce quali sono le informazioni da riportare
obbligatoriamente in etichetta, quali sono facoltative e quali invece sono
vietate.
Spesso, per ragioni di praticità, molte notizie sono indicate
attraverso sigle, altre con caratteri più piccoli, o nel retro della bottiglia.
Può essere utile quindi un breve riepilogo delle informazioni che si possono ricavare
dalla lettura dell'etichetta.
Innanzitutto qualsiasi vino deve indicare la categoria di
appartenenza.
La legislazione italiana prevede una classificazione piramidale:
- Vino da Tavola, la categoria
più generica,
- Vino a
Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), normalmente a carattere
provinciale o regionale (I.G.T. Colli Trevigiani, I.G.T. Toscana, I.G.T.
Sicilia),
- Vino a
Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.),
prodotto in una zona di origine delimitata e riconosciuta, secondo il
relativo Disciplinare e sottoposto a controllo del Consorzio di Tutela che
ne rilascia la certificazione,
- Vino a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.),
qualifica riservata ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni,
ritenuti di particolare pregio e che abbiano acquisito rinomanza a livello
internazionale.
Obbligo comune a tutti i vini è poi la segnalazione di:
- nome (o ragione
sociale o marchio),
- sede principale del
produttore e dell'imbottigliatore,
- nazione di origine,
- numero di registro e data di
imbottigliamento,
- quantità del
prodotto,
- grado alcolico espresso in
percentuale volumetrica
- indicazioni
ecologiche
(espresse attraverso un pittogramma o la dicitura "Non disperdere il
contenitore nell'ambiente").
È vietato per i vini da tavola indicare vitigno e anno di
produzione, mentre rimane facoltativo per gli altri, così come fornire
ulteriori informazioni relative all'azienda, purché veritiere e non fuorvianti,
alla varietà delle uve, al toponimo del vigneto, ai dati analitici (organolettici:
colore, profumo, gusto; o chimici: grado zuccherino e acidità).
Ulteriori obblighi subentrano poi a seconda della tipologia del
vino.
Più rigorose ovviamente sono le modalità di redazione delle etichette per i
vini I.G.T., D.O.C. e D.O.C.G.
Per questi vini, le indicazioni obbligatorie aggiuntive sono:
- il nome
geografico riconosciuto con decreto,
- la dicitura
"Indicazione Geografica Tipica" o "Denominazione di Origine
Controllata" o "Denominazione di Origine Controllata e
Garantita", riportata per esteso,
- lo Stato in cui è
situata la regione determinata.
Come abbiamo anticipato però, l'impiego di queste designazioni è
regolato non solo dalla legge italiana e comunitaria ma anche dai Disciplinari
di Produzione, il rispetto dei quali consente la menzione DOC o DOCG. I
Disciplinari regolano tutti gli aspetti che intervengono sulla qualità finale
dei prodotti, dalla resa per ettaro dei vigneti alle percentuali consentite
degli uvaggi e dei tagli, dalle tecniche di lavorazione alle caratteristiche organolettiche
che i vini devono avere per essere immessi nel mercato. In alcuni casi quindi,
se espressamente previsti dal relativo Disciplinare, possono dover essere
indicati anche:
- annata,
- dicitura
"imbottigliato nella zona di produzione",
- vitigno,
- colore,
- sottozona
geografica.
I Disciplinari di Produzione regolano anche l'utilizzo delle
qualificazioni, perciò solo il comprovato rispetto di determinati valori
consente di riportare in etichetta termini come "extra, fine, scelto,
selezionato, superiore, vecchio, invecchiato..." e le menzioni
tradizionali complementari "riserva speciale, superiore, classico".
A discrezione dell'azienda rimane l'impiego della
classificazione comunitaria in aggiunta a quella nazionale. La normativa della
Comunità Europea prevede una classificazione in tre categorie:
- Vino da tavola,
- Vino I.G.T.,
- Vino di Qualità
Prodotto in Regione Determinata (V.Q.P.R.D.), corrispondente al
vino D.O.C. e D.O.C.G. della suddivisione italiana.
Avendo la legislazione italiana recepito nella sostanza quella comunitaria, la
classificazione risulta molto simile e l'adozione da parte dell'azienda della
doppia dicitura può quindi di fatto avvenire solo con l'utilizzo della menzione
V.Q.P.R.D. (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) e delle sue
sottocategorie V.S.Q.P.R.D. (Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regione
Determinata), V.F.Q.P.R.D. (Vino Frizzante di Qualità...), V.L.Q.P.R.D. (Vino
Liquoroso di Qualità...), sempre che ovviamente ne abbia diritto e osservi le
relative norme di produzione.
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